Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 287 in data 20/09/2022 è stata approvata la Revisione/Variante 1 del P.N.S.M. Edizione Dicembre 2021 che disciplina, nella parte IV – Norme di Security Comuni per Navi ed Impianti Portuali, al paragrafo 4.2, l’esecuzione dei controlli di background – check, da effettuarsi da parte dell’Ufficio di Polizia di frontiera (o dall’Ufficio con attribuzioni di Polizia di Frontiera e, in mancanza, dalla Zona di Polizia di Frontiera) allo scopo del rilascio, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale (o, in mancanza, dell’Autorità Marittima) del tesserino di accesso nelle port facilities.
Nello specifico, il sopracitato paragrafo dispone che tutte le persone che accedono agli impianti portuali (ad esclusione di determinate categorie), che stabilmente svolgono un’attività professionale a bordo delle navi o all’interno delle port facilities, siano sottoposti a controlli preventivi sui precedenti personali (c.d. background check), da ripetersi ogni 5 (cinque) anni.
Il Background check prevede di:
Solo l’esito positivo del background check consente il rilascio del tesserino di accesso alle singole port facilities da parte dell’Autorità di Sistema portuale.
Per quanto concerne le procedure amministrative, il PNSM stabilisce che i datori di lavoro delle società/imprese portuali avanzino all’Autorità di Sistema portuale apposita istanza di richiesta emissione del tesserino di accesso corredata dalla seguente documentazione:
A seguito della ricezione della summenzionata istanza, l’Autorità di Sistema portuale trasmette all’Ufficio di Polizia di Frontiera i dati in formato elettronico ai fini della verifica di competenza dei precedenti penali in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4.3 Parte IV del PNSM.
In caso di esito negativo del controllo del background check, l’ufficio competente provvede a informare l’Autorità di Sistema portuale e l’istanza verrà rigettata, mentre in caso di esito positivo l’Autorità di Sistema portuale emetterà il tesserino di accesso nelle port facilities.
Si evidenzia che il personale già titolare di rapporto di lavoro all’interno di una port facility dovrà essere provvisto di tesserino di accesso entro e non oltre 120 gg dall’approvazione dell’emendamento al PNSM, ovvero entro il 20 gennaio 2023, mentre per il personale da assumere successivamente, la richiesta del tesserino deve avvenire tramite trasmissione di “impegnativa di assunzione” condizionata al rilascio del tesserino di accesso e l’esito del controllo deve essere comunicato entro 30 gg per il successivo rilascio, entro 90 giorni dall’assunzione, del tesserino.
Per quanto concerne, infine, le condizioni che determinano l’esito negativo del controllo dei precedenti penali di cui al sopracitato paragrafo 4.3, l’esito è negativo nei seguenti casi:
L’esito del controllo è invece da considerarsi temporaneamente negativo:
Le prescrizioni di cui al punto 1, lett. b), e al punto 2, lett. a) non si applicano a coloro che all’entrata in vigore delle presenti disposizioni:
Il tesserino di accesso nelle port facilities sarà sospeso e/o ritirato a seguito del venir meno dei requisiti che ne hanno giustificato il rilascio.
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