Portale di security background check per i porti di Livorno e Piombino e accesso per il porto di Piombino

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 287 in data 20/09/2022 è stata approvata la Revisione/Variante 1 del P.N.S.M. Edizione Dicembre 2021 che disciplina, nella parte IV – Norme di Security Comuni per Navi ed Impianti Portuali, al paragrafo 4.2, l’esecuzione dei controlli di background – check, da effettuarsi da parte dell’Ufficio di Polizia di frontiera (o dall’Ufficio con attribuzioni di Polizia di Frontiera e, in mancanza, dalla Zona di Polizia di Frontiera) allo scopo del rilascio, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale (o, in mancanza, dell’Autorità Marittima) del tesserino di accesso nelle port facilities.
Nello specifico, il sopracitato paragrafo dispone che tutte le persone che accedono agli impianti portuali (ad esclusione di determinate categorie), che stabilmente svolgono un’attività professionale a bordo delle navi o all’interno delle port facilities, siano sottoposti a controlli preventivi sui precedenti personali (c.d. background check), da ripetersi ogni 5 (cinque) anni.

Il Background check prevede di:

  1. stabilire l’identità della persona sulla base delle prove documentali;
  2. accertare eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno durante gli ultimi 5 (cinque) anni.

Solo l’esito positivo del background check consente il rilascio del tesserino di accesso alle singole port facilities da parte dell’Autorità di Sistema portuale.

Per quanto concerne le procedure amministrative, il PNSM stabilisce che i datori di lavoro delle società/imprese portuali avanzino all’Autorità di Sistema portuale apposita istanza di richiesta emissione del tesserino di accesso corredata dalla seguente documentazione:

  1. fototessera del lavoratore in formato cartaceo o elettronico;
  2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità corredato, in caso di cittadini stranieri, di copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
  3. una autodichiarazione attestante la residenza dell’interessato relativa almeno agli ultimi cinque anni secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii;
  4. per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati, almeno per un periodo di 6 mesi, residenti all’estero una certificazione o attestazione rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero debitamente legalizzata, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana conforme all’originale nelle modalità previste dall’art. 33 del DPR 445/2000, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti penali.

A seguito della ricezione della summenzionata istanza, l’Autorità di Sistema portuale trasmette all’Ufficio di Polizia di Frontiera i dati in formato elettronico ai fini della verifica di competenza dei precedenti penali in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4.3 Parte IV del PNSM.

In caso di esito negativo del controllo del background check, l’ufficio competente provvede a informare l’Autorità di Sistema portuale e l’istanza verrà rigettata, mentre in caso di esito positivo l’Autorità di Sistema portuale emetterà il tesserino di accesso nelle port facilities.

Si evidenzia che il personale già titolare di rapporto di lavoro all’interno di una port facility dovrà essere provvisto di tesserino di accesso entro e non oltre 120 gg dall’approvazione dell’emendamento al PNSM, ovvero entro il 20 gennaio 2023, mentre per il personale da assumere successivamente, la richiesta del tesserino deve avvenire tramite trasmissione di “impegnativa di assunzione” condizionata al rilascio del tesserino di accesso e l’esito del controllo deve essere comunicato entro 30 gg per il successivo rilascio, entro 90 giorni dall’assunzione, del tesserino.

Per quanto concerne, infine, le condizioni che determinano l’esito negativo del controllo dei precedenti penali di cui al sopracitato paragrafo 4.3, l’esito è negativo nei seguenti casi:

  1. per chi è sottoposto a procedimento penale con rinvio a giudizio, anche in assenza di una sentenza di condanna, per i seguenti reati:
    • reati con finalità di terrorismo;
    • reati di associazione per delinquere di stampo mafioso;
  2. per chi ha riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per reato non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione.

L’esito del controllo è invece da considerarsi temporaneamente negativo:

  1. per procedimenti penali, anche in assenza di una sentenza di condanna, per reati non colposi commessi in ambito portuale e direttamente connessi all’attività professionale svolta all’interno del sedime portuale;
  2. in presenza di misure cautelari relative alla libertà personale e/o alla libera circolazione imposte dalle competenti autorità giudiziarie o amministrative.

Le prescrizioni di cui al punto 1, lett. b), e al punto 2, lett. a) non si applicano a coloro che all’entrata in vigore delle presenti disposizioni:

  • siano già titolari di un rapporto di lavoro all’interno di una port facility e,
  • abbiano commesso i fatti penalmente rilevanti in data anteriore all’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Il tesserino di accesso nelle port facilities sarà sospeso e/o ritirato a seguito del venir meno dei requisiti che ne hanno giustificato il rilascio.

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